Il disegno di legge per la FINANZIARIA 2007 è stato approvato e
con esso, Anche i commi riguardanti il gioco d' azzardo :
Legge 4 agosto 2006, n. 248
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre
2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento
aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita
in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale
destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità
di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse
dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498,
nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri
Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti
di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita
per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita
già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza
non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza
non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio
dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la
raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione
di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può
essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo
versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
e successive modificazioni, il numero 3) della lettera b), con
effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici
su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea
per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza
non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza
non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio
dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la
raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può
essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il
versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai
fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di
giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica
del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta
di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal
1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis
e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale».
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